Cari lettori, abbiamo già messo in evidenza come tutti i vostri sacrifici per l’acquisto di una abitazione potrebbero risultare vanificati se il condominio non fosse ben tenuto e curato.
Ma cosa succede se Voi siete diligenti nel deliberare e pagare le spese condominiali, in particolare relative alla manutenzione dell’edificio, mentre i vostri vicini restano invece morosi?
L’ordinanza del Tribunale di Milano del 27 maggio 2014, che si iscrive in una recente corrente giurisprudenziale di merito, ci permette di fare un breve sunto circa la solidarietà passiva dei condomini .
Innanzitutto, dobbiamo rammentare che l’art. 1129 c.c. – come riformato con la legge del 2012 sul condominio – impone all’amministratore di agire nei confronti dei condomini per la riscossione forzosa delle rate condominiale, dovute in base allo stato di ripartizione delle spese approvate dall’assemblea.
Il tenore codicistico è perentorio. L’amministratore infatti deve agire nei confronti dei condomini morosi “entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso” e ha la facoltà, a tal fine, di agire con ricorso per decreto ingiuntivo, anche senza autorizzazione dell’assemblea, giusto quanto previsto dall’art. 63 disp. att. c.c..
Peraltro, l’articolo 63 disp. att. c.c. obbliga anche l’amministratore a comunicare i dati dei condomini morosi ai terzi creditori, al fine di permettere a quest’ultimi di agire nei loro confronti. E solo se risultasse infruttuoso il tentativo di recupero forzoso da parte del terzo creditore, lo stesso potrebbe agire nei confronti dei condomini in regola col pagamento delle loro rate condominiale, nel limite tuttavia della loro quota millesimale di riferimento. Voi condomini virtuosi vi potrete così ritrovare a pagare un debito non direttamente Vostro, fatta salva ogni vostra azione di regresso nei confronti del vicino moroso.
Ma Vi è di più. Secondo la corrente giurisprudenziale confermata dalla sopra citata ordinanza del Tribunale di Milano in data 27 maggio 2014, i creditori possono anche procedere al pignoramento del conto corrente condominiale, ove costituito, e ciò senza nemmeno alcun obbligo di preventiva escussione del debitore moroso. E’ evidente che tale assunto rafforza notevolmente la posizione dei terzi creditori.
Caldeggiamo un consiglio: non lasciate che i vostri vicini perdurino nella loro posizione di morosità. E nel caso dovesse venire pignorato il conto corrente del vostro condominio, vi invitiamo a contattarci, anche al fine di verificare la legittimità di tale procedimento, essendo la giurisprudenza ancora in evoluzione sul punto.
A presto! L’avvocato sempre con te!

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di quattro figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.