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Come eliminare il servizio di portineria?

Il mio vicino di casa ha sempre fatto il portiere in un condominio. Maturata finalmente la pensione, ha lasciato i locali adibiti a portineria ed è andato a vivere in un piccolo ma confortevole appartamento e fa il nonno a tempo pieno. La sua mansione ora è svolta da un sistema di telecamere collegate con la polizia e l’alloggio del portiere è stato locato ad una giovane coppia.

Ricordo agli amici del blog che i locali adibiti a servizio di portineria sono considerati parti comuni[1] e le spese per il servizio sono divise tra i condomini in base ai millesimi di proprietà[2]. Se però il portierato è disposto in modo da servire solo un’ala o una parte del palazzo, allora solo chi trae utilità dal servizio deve sostenerne le spese[3].

State pensando di eliminare il servizio di portineria?

In questo caso dovete controllare anzitutto il vostro regolamento di condominio. Se il servizio di portierato è previsto in questo documento[4], per abolirlo dovrete cambiare il regolamento con la maggioranza dei presenti che posseggano almeno i 500/1000 del valore dell’edificio. Vi suggerisco la lettura del nostro post sulle tipologie di regolamento condominiale e sulle maggioranze necessarie per le modifiche del medesimo.

Se invece la portineria non è menzionata nel regolamento, potrete votare un ordine del giorno che preveda l’eliminazione del servizio con la maggioranza dei partecipanti al condominio in possesso dei 2/3 dei millesimi di proprietà[5].  Una volta approvata la delibera, non resta che avvisare il portiere della decisione presa. In questo caso sarà necessario comunicare a mezzo raccomanda la soppressione del servizio di portierato con preavviso di un anno[6], al termine del quale il portiere deve riconsegnare l’alloggio all’amministratore.

Dopo la cessazione del servizio di portierato, potrete decidere cosa fare con l’alloggio del vecchio portiere. Vi ricordo che per venderlo è necessario il consenso unanime di tutti i proprietari, mentre per la locazione dei locali di portineria, essendo considerata una innovazione[7], è sufficiente la maggioranza dei presenti in assemblea purché in possesso del 2/3 del valore dell’edificio. Non dimenticate, infine, che la convocazione dell’assemblea per tale innovazione deve essere recapitata ai condomini almeno 30 giorni prima e deve fornire ai proprietari tutti gli elementi specifici per una corretta valutazione sull’opportunità della locazione.

Avete dubbi sulla soppressione del servizio di portierato? Contattate lo Studio Legale Bordogna, il primo blog in Italia di diritto condominiale.

A presto! L’avvocato sempre con te!

[1] A meno che non esista un titolo contrario che dichiari i locali della portineria di proprietà privata. L’articolo 1117 c.c. infatti spiega che tutte le parti comuni sono considerate tali a meno di un valido titolo che dica il contrario.
[2] In base al articolo 1123 comma I c.c. che disciplina la ripartizione delle spese.
[3] Art. 1123 comma III c.c.
[4] Il regolamento condominiale può essere modificato con la maggioranza dell’art. 1136 comma II c.c. su questo specifico punto, a prescindere che sia contrattuale o approvato a maggioranza.
[5] Tale maggioranza è richiesta per l’approvazione di delibere riguardanti le innovazioni ed è indicata nell’articolo 1136 comma V c.c..
[6] Come stabilito dall’art. 114 CCNL Confedilizia. Questo contratto collettivo è il più diffuso, ma altre sigle sindacali hanno adottato termini diversi, ad esempio il CCNL Confappi/Federproprietà richiede un preavviso di sei mesi.
[7] L’articolo 1120 si occupa di innovazioni e dell’iter assembleare da seguire.
Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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