Infortunio nel condominio, chi risponde? Ai sensi dell’art. 2051 c.c., il Condominio è responsabile dei danni avvenuti nelle parti comuni dell’edificio, in quanto soggetto custode ed investito, in tal senso, di un dovere di vigilanza e di controllo sulla cosa comune. Di conseguenza, il condominio è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le parti comuni non rechino pregiudizio ai proprietari e a terzi.
L’unico modo per il Condominio “custode” di esimersi dalla propria responsabilità consiste, pertanto, nel dimostrare il caso fortuito, ovvero la sussistenza di un fatto imprevedibile ed eccezionale, estraneo alla sfera di custodia e di controllo del Condominio.
Ecco cos’ha ricordato recentemente il Tribunale di Genova, Sezione II, con sentenza del 24.02.2015, rilevando nel caso in esame la responsabilità del Condominio per i danni riportati da una signora inciampata su una grata mal posizionata ed installata all’entrata dell’edificio condominiale.
Nella fattispecie, la donna ha provato che il sinistro era riconducibile al mal posizionamento della grata. Il Condominio, invece, non è riuscito a fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Durante l’istruttoria è stato confermato che l’infortunata indossava scarpe adeguate (il Condominio aveva insistito sul fatto che l’infortunata portasse tacchi alti, circostanza tuttavia non confermata dai testi sentiti dal Giudice istruttore), e che la signora, peraltro, non poteva immaginarsi che la grata fosse sollevata, stante la regolarità del pavimento in loco. L’infortunio della donna non era quindi ascrivibile ad alcuna condotta imprudente della stessa ed il Condomino è stato condannato al risarcimento dei danni patiti dalla signora.
Al contrario, il Giudice di Pace di Caserta, con sentenza del 17/11/2008, ha escluso la responsabilità del Condominio, quale custode, in seguito al danno subito da un bambino che era inciampato in “blocchi di cemento, installati nel cortile del condominio, ben visibili e la cui presenza era ampiamente nota ai condomini”, dato la loro funzione di “cordoli per delimitare la sosta di autoveicoli dei medesimi.”
Nella fattispecie, il Giudice ha rilevato che il cortile condominiale non era adibito ad area gioco, anche se tale attività era tollerata, ritenendo quindi il Giudice che il bimbo avesse fatto un uso improprio ed imprudente del cortile, che integrava il caso fortuito.
Cari lettori, aprite gli occhi in caso di situazioni anomale (pavimenti bagnati, lavori in corso, etc) e attenti se i vostri figli usano il cortile per giocare. In ogni caso, posto che il risarcimento riconosciuto a carico del Condominio verrà poi ripartito tra i proprietari in virtù dei loro millesimi, riteniamo opportuno suggerirvi la stipula da parte del Condominio di una apposita polizza assicurativa, anche se non obbligatoria, a copertura dei danni cagionati agli stessi condomini o a terzi.
A presto! L’avvocato sempre con te!