E’ fondamentale sapere se ci si deve rivolgere al Giudice di Pace o al Tribunale per la tutela e salvaguardia dei propri diritti condominiali, e ciò al fine di evitare di vedere rigettata la propria pretesa, a causa dell’incompetenza dell’ufficio giudiziario adito.
Il codice di procedura civile specifica all’art. 7, primo comma, che “il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice” precisando al terzo comma, che sono altresì devolute alla competenza del Giudice di Pace tutte le cause “…relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case”.
Se si può facilmente intuire quali sono le cause riguardanti beni mobili di valore non superiore a euro 5.000, come ad esempio tutte le azioni di recupero di credito promosse entro tale importo dall’amministratore nei confronti del condomino moroso, è invece meno agevole capire la portata dell’art. 7, terzo comma del codice di procedura civile.
La recente sentenza del Tribunale di Vicenza, giud. Sollazzo, emessa in data 27.05.2015, statuendo in materia di parcheggi auto condominiali, ci offre uno spunto utile al fine di chiarire quali sono le cause aventi ad oggetto la regolamentazione della “misura e modalità dei servizi condominiali”.
Nella fattispecie, un proprietario aveva impugnato avanti al Tribunale la delibera dell’assemblea avente ad oggetto la facoltà per i condomini di parcheggiare nell’area di accesso ai propri garage purché in modo da permettere il transito agli altri, ovvero trasformando così l’area di accesso antistante ai propri garage in ulteriori posti auto. Il Condominio resistente aveva rilevato l’incompetenza del Tribunale indicando la competenza del Giudice di Pace, trattandosi di decidere sulle modalità di uso di uno spazio comune.
Nella sentenza summenzionata, il Tribunale ha affermato la propria competenza a conoscere della controversia ricordando che quando si contesta non il diritto di parcheggiare, bensì le modalità di uso dei parcheggi, allora competente a decidere della relativa controversia sarà il Giudice di Pace; nel caso in cui invece si contesta “in radice” il diritto stesso ad un determinato uso della cosa comune, allora la competenza è devoluta necessariamente al Tribunale.
Per la cronaca, il Tribunale, pur affermando la propria competenza, ha rigettato il ricorso del proprietario motivando che “la delibera oggetto dell’impugnazione non prevedeva una facoltà di sosta incondizionata all’interno dell’area comune, ma individuava in maniera precisa e dettagliata le zone che potevano essere occupate a tal fine”.
Secondo il Giudice, infatti, la delibera contemperava adeguatamente l’esigenza degli abitanti di ricoverare le auto all’interno degli spazi condominiali e la facoltà di transitare con l’auto nello spazio comune senza particolari impicci.
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