Ci è stato richiesto un parere sulla possibilità di parcheggiare automobili in cortile e, siccome sappiamo che il tema potrebbe interessare molti, riteniamo interessante illustrare la problematica a noi sottoposta.
La questione riguarda un condominio la cui edificazione è iniziata nel febbraio 1967, previo ottenimento del nulla osta alla costruzione rilasciato dal comune di competenza. Il progetto edificatorio, quindi, è stato vagliato e considerato conforme alle normative dell’epoca dai soggetti preposti. Terminata la costruzione, gli appartamenti in condominio risultavano abitati già a partire dal novembre 1967.
La palazzina comprende 10 appartamenti ma soltanto 8 box auto. Due appartamenti quindi ne risultano privi, ma i proprietari di questi hanno sempre rimediato parcheggiando le autovetture nell’ampio cortile.
Quasi cinquant’anni dopo, durante un’assemblea condominiale in cui sono presenti tutti i proprietari, vengono sottoposti al consesso dei condomini cinque ordini del giorno, tra cui l’opportunità di modificare il regolamento condominiale, inserendo il divieto di parcheggiare auto nel cortile.
L’assemblea deliberava all’unanimità riguardo alla modifica del regolamento, nel senso di vietare il diritto di parcheggiare all’interno del cortile. Abbiamo dedicato al regolamento condominiale alcuni post, sottolineando che le decisioni dell’assemblea prese all’unanimità dei residenti ben possano limitare i diritti individuali.
I due proprietari di appartamenti senza box, che spesso parcheggiavano l’auto in cortile, forse stanchi o poco attenti, forse spinti sull’onda del momento, o forse soltanto ignari dei risvolti della decisione, hanno votato la sciagurata (per loro) nuova clausola del regolamento. All’indomani della delibera, i nostri due condomini, resesi conto dell’entità del divieto, hanno deciso di attivarsi per ripristinare lo status quo ante, rivolgendosi allo Studio Legale Bordogna per tentare di porre rimedio all’infausta delibera dell’assemblea.
Ricordate? Come specificato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 07.03.2005 n. 4806, l’unica possibilità di impugnare una delibera valida e adottata all’unanimità, è che questa violi norme inderogabili. Ed in effetti è presente nel nostro ordinamento la Legge n. 1150/42, il cui articolo 41 sexies, introdotto dalla L.765/67, prevede l’obbligo nelle nuove costruzioni di riservare determinate aree per il parcheggio, in base ai metri cubi edificati.
Tale norma sarebbe effettivamente inderogabile, in quanto costituisce un vincolo pubblicistico sulla destinazione a parcheggio. Tuttavia i nostri due proprietari non hanno potuto tirare un sospiro di sollievo essendo l’art. 41 sexies entrato in vigore il 1 settembre 1967, senza effetto retroattivo, in quanto la legge statuisce soltanto per il futuro (art. 11 preleggi).
In conclusione, i due nostri proprietari dovranno parcheggiare sul ciglio della strada le loro autovetture, oppure augurarsi che il regolamento venga ancora modificato sul punto. E ciò difficilmente potrà accadere, posto che la maggioranza necessaria per la modifica della clausola del regolamento appena approvata dovrà essere l’unanimità.
Cari amici, la morale di questa vicenda è di prestare sempre molta attenzione durante le assemblee condominiali, che potrebbero approvare delibere tanto favorevoli ai vostri interessi quanto deleterie. Soprattutto ricordate sempre di non sottovalutare il valore che le parti comuni e la loro destinazione aggiungono alla vostra abitazione.
Se vuoi saperne di più in merito ai parcheggi condominiali, chiedi una consulenza all’avvocato Federico Vittorio Bordogna. Non lasciare che i tuoi interessi vengano ridimensionati!
A presto! L’avvocato sempre con te!