L’amministratore di condominio può recedere da un contratto di servizi a causa dell’inadempimento del fornitore, senza chiedere autorizzazione all’assemblea, purchè si tratti di contratti inerenti all’ordinaria amministrazione; in caso di straordinaria amministrazione, invece, l’amministratore non ha un autonomo potere di recesso, ma anzi deve essere autorizzato dall’assemblea del condomini, all’uopo convocata.
Il rapporto tra amministratore e il condominio, per il quale cura gli interessi, è infatti considerato un mandato con rappresentanza, come peraltro intuitivamente suggerito dall’art. 1131 c.c...
Il mandato implica dunque l’onere della cura degli interessi del mandante (condominio) da parte del mandatario (amministratore), il quale deve provvedervi con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.) e non può eccedere i limiti del mandato o discostarsene (art. 1711 c.c.).
L’amministratore dunque, ai sensi dell‘art. 1130 n. 4 c.c., dovendo compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, ben potrà recedere da un contratto di appalto per i servizi conservativi delle parti comuni (ad esempio il contratto pulizia) qualora l’appaltatore fosse inadempiente.
A presto! L’avvocato sempre con te!