Prendiamo spunto da un nostro precedente post sulla revoca giudiziale dell’amministratore, per segnalare un’interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di revoca dell’amministratore di condominio.
La Corte, con sentenza n. 9082 del 18 aprile 2014, ha statuito che l’Assemblea del condominio ben può nominare un nuovo amministratore di condominio senza aver prima revocato l’amministratore uscente.
L’art. 1129 c.c., come modificato dalla riforma del 2012, conferisce infatti il potere all’assemblea di revocare l’amministratore in ogni momento, ovvero prima della scadenza solitamente annuale del proprio incarico, e senza necessità di una giusta causa, essendo sufficiente a tal fine una delibera assunta con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e di almeno la metà del valore dell’edificio in millesimi.
Tale facoltà dell’assemblea di revoca ad nutum dell’amministratore conferma la natura fiduciaria del rapporto instaurato tra l’amministratore e il condominio che deve inquadrarsi quale contratto di mandato, con conseguente applicazione dell’art. 1724 c.c. sulla revoca tacita del mandatario da parte del mandante.
Tale articolo infatti recita come segue: “La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario”.
Gli effetti della nomina del nuovo amministratore si produrranno dal momento in cui la sua nomina sarà portata a conoscenza dell’amministratore implicitamente revocato, con diritto per quest’ultimo, in assenza di giusta causa a fondamento della sua revoca anticipata, di agire per il risarcimento del danno subito. L’amministratore uscente, in tal caso, dovrà provare di aver subito una perdita economica derivante del mancato guadagno che si poteva aspettare con il regolare svolgimento dell’incarico.
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