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Sanzioni per il mancato rispetto del regolamento del condominio 

Il regolamento condominiale è un documento creato inutilmente se non viene rispettato.

Possiamo far redigere e approvare all’unanimità il miglior regolamento mai stilato per la compagine condominiale ma, se tale documento non viene rispettato da tutti – ed in alcuni casi ne viene persino ignorata l’esistenza – non servirà allo scopo di guidare il comportamento di chi vi abita e rendere il più gradevole possibile la vita in Condominio. Il benessere delle persone residenti, non scordiamolo mai, è dovuto anche al comportamento dei vicini.

Il miglior modo per far rispettare una norma è applicare una sanzione in caso di violazione; per questo motivo il Legislatore ha previsto la possibilità di irrogare multe per il mancato rispetto del regolamento.

Il nuovo art. 70 disp. att. c.c. statuisce, infatti, una disciplina sanzionatoria, che però non può trovare semplice applicazione in base all’arbitrio o all’umore dell’amministratore o di pochi proprietari, bensì deve essere specificatamente richiamata o inserita per esteso nel regolamento.

Sanzione Euro 200

Il citato articolo prevede precisamente la possibilità di irrogare al proprietario disattento una sanzione, fino ad un massimo di 200 euro, per la violazione del regolamento condominiale. Ed in caso di recidiva l’importo può arrivare ad 800 euro. Le cifre raccolte verrebbero destinate al fondo per le spese di condominio.

La versione dell’articolo 70, precedente alla riforma del 2012, prevedeva invece l’irrogazione di una pena di soli 0,05 euro, che era talmente irrilevante da essere in disuso. L’attuale aumento ad Euro 200 o addirittura 800 in caso di recidiva, lascia trasparire la volontà del Legislatore di rendere la norma finalmente capace di adempiere al suo compito di deterrente. Sicuramente lo spauracchio di una pena importante è utile allo scopo di responsabilizzare i residenti più indisciplinati.

Ma chi ha il compito di irrogare la sanzione?

Nel testo precedente nulla era determinato in merito e, di conseguenza, si riteneva che la sanzione dovesse essere applicata dall’ amministratore, in quanto incaricato di garantire il rispetto del regolamento. Invece l’ulteriore riforma legislativa del 2014 ha stabilito che l’imposizione della sanzione sia uno specifico compito dell’assemblea condominiale, che dovrà deliberare in tal senso con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1136 II comma codice civile.

Con tale criterio però i passi avanti per rendere operativo l’articolo 70 vengono completamente resi inefficaci. Chi di voi, cari lettori, si sentirebbe a proprio agio ad irrogare una sanzione, tra l’altro di una certa entità, al proprio vicino? Nonostante le spiacevoli liti tra dirimpettai, chi di voi sarebbe incline a votare una delibera a favore di un ordine del giorno che preveda ciò? E anche se ve la sentiate di multare un vostro vicino, magari perché tiene un comportamento che vi irrita molto e vi arreca danno, siete sicuri che questo non avvelenerà il clima in condominio?

Come si vede la modifica apportata dal Legislatore non appare delle più felici, ed è facile prevederne l’insuccesso. Che siano infatti gli stessi proprietari a deliberare per l’irrogazione di una sanzione nei confronti di un condomino non sembra il criterio ideale. Sarebbe stato certamente più sensato, con i giusti criteri, affidare tale compito all’amministratore, in modo da evitare qualsiasi coinvolgimento personale o timore da parte dei proprietari.

Come scriveva il nostro Cesare Beccaria, a cui tutti saremo sempre grati per aver gettato le basi di un diritto penale dal volto umano e per aver acceso i riflettori sulla barbarie della pena di morte, ciò che spinge le persone a seguire un comportamento prescritto in una norma, non è la previsione di una pena eccezionalmente severa, ma la costante applicazione della stessa. Una pena certa e bassa è assai più efficace come deterrente di una pena altissima, ma applicata raramente e solo in casi eccezionali. Quando verrà compreso da chi di dovere?

A presto! L’avvocato sempre con te!

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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