A chi non è capitato di sentire rumori in condominio, spesso provenienti dall’abitazione del vicino (dai tacchi delle scarpe delle donne, alle lavatrici o  agli spostamenti notturni dei mobili, dai cani che abbaiano ai televisori accesi alla musica ad alto volume ….), tali da turbare la vita familiare, la quiete o semplicemente la propria quotidianità?

State tranquilli perché le soluzioni per tutelarvi esistono, eccome!

È innanzitutto il nostro codice civile[1] a tutelare i condomini dalle immissioni di vario genere che superino la normale tollerabilità. Non esiste un’univoca interpretazione dell’assunto “normale tollerabilità”, ma la Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante[2], concorda sul fatto che un fracasso diventi veramente intollerabile nel momento in cui i rumori di fondo dell’ambiente superano 3 decibel. Tale limite potrà essere facilmente accertato con una perizia tecnica, in particolar modo se il rumore proviene da una fabbrica o da un locale posto nelle vicinanze del condominio.

I rumori molesti in condominio sono facilmente provabili nel caso provengano da un bar o nel caso in cui il vicino è un musicista che quotidianamente suona una chitarra acustica. Tuttavia che fare di fronte allo stillicidio di rumori del vicino certamente inferiori a 3 decibel, ma comunque idonei a turbare la vita quotidiana? Non arrendetevi! Il limite di “normale tollerabilità” non ha carattere assoluto ma è valutabile, caso per caso, con un’indagine di fatto che tiene conto delle specifiche e concrete condizioni di luogo e di vita degli abitanti.

E’ chiaro infatti che la televisione troppo alta la notte, una vita serale eccessivamente chiassosa e dissoluta all’interno di un appartamento può certamente rovinare l’esistenza del vicino. Peraltro, nei condomini destinati ad abitazioni civili, molti regolamenti vietano proprio i rumori, in particolari la notte, al fine di garantire quiete e riposo alla famiglie che vi abitano. Tant’è che il Tribunale di Milano[3], con una recentissima pronuncia, ha confermato che il regolamento condominiale ben può prevedere una disciplina più rigorosa rispetto a quella del codice civile. Nella fattispecie, il regolamento imponeva “l’assoluto divieto di recare disturbo ai vicini tra le 20.00 e le 8.00”, ovvero il quasi silenzio, limite ben superiore rispetto a quella della normale tollerabilità.

Per poter essere tutelati ed ottenere un risarcimento del danno patito in seguito all’emissione di rumori molesti, con annessa cessazione delle immissioni sonore, è però necessario provare che il rumore sia obiettivamente un persistente elemento di disturbo per la vita anche di un singolo condomino. Nel caso in cui il rumore fosse tale da turbare la quiete di più condomini (e non solo di uno solo) all’interno dello stesso stabile, sono peraltro previste anche delle sanzioni penali[4].

Da pochi anni, inoltre, è entrata in vigore la normativa anti-stalking[5], la quale potrebbe essere invocata anche in ambito condominiale, al fine di tutelare la vittima di rumori realmente ingestibili e perpetuati con intento persecutorio[6]. Tale norma troverebbe applicazione ogni qualvolta si generi, anche per un solo condomino, una situazione di inquietudine tale da compromettere il quadro psicologico della vittima o da stravolgere le sue normali abitudini di vita (ad esempio il condomino rincasa solo accompagnato per paura di incontrare il vicino molestatore).

I vicini rumorosi devono comunque stare attenti, perché nei loro confronti ben si potrebbe intraprendere anche una causa civile per ottenere sia la cessazione dei rumori molesti sia il risarcimento dei danni subiti!

Per ogni chiarimento non esitate a contattare lo Studio Legale Bordogna, titolare del primo blog in Italia sul diritto condominiale.

A presto! L’avvocato sempre con te!

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[1] Art. 844, comma 1, codice civile: “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.”
[2] Cassazione Civile, Sez II, sentenza 3 agosto 2001 n.10735.
[3] Tribunale di Milano, sentenza n. 5465/2016.
[4] Art. 659, comma1, codice penale: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.”
[5] Art.612 bis, comma 1, codice penale: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”
[6] Con ordinanza di misura cautelare del 10 dicembre 2012, il Trib. Milano, Ufficio G.I.P., si è pronunciato in materia di stalking condominiale ed ha disposto l’allontanamento di una condomina dalla propria abitazione perché la sua condotta integrava gli estremi del reato previsto all’art. 612 bis c.p. in quanto la medesima “procurava rumori molesti, urlando, in abitazione e sul pianerottolo, proferendo insulti e minacce, colpendo con il martello qualsiasi superficie dell’abitazione, spostando mobilie spesso gettando oggetti di ogni genere dalla finestra” costringendo cosi i suoi vicini a dover ”insonorizzare la camera da letto per attutire le continue urla nonché a prestare la massima attenzione ogni qualvolta dovevano entrare od uscire dall’abitazione ed infine ad intraprendere un percorso terapeutico in ragione degli stati di ansia ed attacchi di panico manifestatisi”.